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Giovedì, 06 Novembre 2014 19:54

   testa-sito-i-do 7

Patente

Mercoledì, 05 Novembre 2014 21:48
 
Possono ottenere la patente speciale tutti i disabii che, per mezzo di adattamenti, protesi o ortesi, sono in grado di condurre un veicolo a motore.
Le nuove disposizioni del regolamento di attuazione del codice della strada (ex Art. 325) relative ai requisiti di idoneità visiva determinano, di fatto, l’abolizione delle patenti di guida speciali dei titolari interessati da tali patologie.
Quest'ultimi, in occasione del rinnovo di validità della patente speciale, dovranno richiederne la riclassificazione presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile.
 
Il conferimento dell’idoneità è prerogativa della Commissione Medica Locale.
Durante la visita il disabile può produrre documentazione clinica e farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
Se durante la visita sorge il dubbio circa l’idoneità del soggetto, si procederà eventualmente ad una prova pratica di guida (esperimento).
Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale ha validità di 180 giorni.
Sul certificato di idoneità vengono specificati quali dispositivi il disabile deve applicare sulla propria vettura ed i codici che saranno successivamente annotati dalla motorizzazione sul foglio rosa ed infine sulla patente.
L’esame e/o l’esperimento di guida deve essere sostenuto con veicolo adattato in base alla minorazione del candidato, preventivamente sottoposto a visita e prova di collaudo presso l’ufficio della Motorizzazione Civile competente per sede dell’officina che ne ha curato l’allestimento e gli adattamenti devono essere stati annotati sulla carta di circolazione.
L’esperimento di guida consiste in una prova di guida mirata alla valutazione dell’abilità del candidato, ad utilizzare gli adattamenti e all’ inserimento nella circolazione stradale secondo quanto prescrive il Codice della Strada.
La patente speciale verrà rilasciata al termine della prova di guida e riporterà gli adattamenti definitivi con cui il disabile dovrà guidare.
La validità della patente speciale è, di norma, 5 anni.
 
 DOCUMENTAZIONE ESAME PATENTE SPECIALE

 

Per poter effettuare l'esame e conseguire la patente speciale, occorre presentare la seguente documentazione:

• Domanda redatta su modello denominato mod.TT 2112 distribuito presso gli Uffici dell'UMC.

• Versamenti a mezzo bollettino postale reperibile presso gli Uffici dell'UMC e gli Uffici Postali (i codici causali non sono obbligatori)

redatto su c./c. 9001 di Euro 24,00,

redatto su c./c. 4028 di Euro 16,

le attestazioni di avvenuto pagamento devono essere incollate negli appositi spazi.

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza redatta su apposito modello oppure :

fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità riportante la residenza attuale del richiedente,

sottoscrizione del modello TT 2112.

• Certificato medico in bollo con fotografia e relativa fotocopia, in corso di validità, rilasciato dalla Commissione Medica Locale,

2 fototessere su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto se motivazioni religiose non lo impediscono.

  Le foto (mm. 33X40), sono da applicare negli appositi spazi,

Patente e fotocopia per i possessori di patente che intendono conseguire abilitazione ad altra categoria.

• Fotocopia del codice fiscale.

L'esame di guida deve essere sostenuto con veicolo adattato in base alla minorazione del candidato e può essere di proprietà di questo o di terzi.

Nel caso in cui la prova pratica dia esito negativo e non si possa ripetere con lo stesso "foglio rosa", verranno restituiti al candidato, assieme alla cartellinal’ultima attestazione del versamento e, se ancora valido, il certificato medico che potranno essere riutilizzati per successive richieste.
 
L'interessato dovrà aver computo l'età minima prescritta dal Codice della Strada per la categoria di patente richiesta.
 
Al momento della prenotazione della prova pratica bisogna allegare al modello TT2112: 
• originale e fotocopia dell'attestazione del versamento di Euro 14,62 sul C.C.P. n. 4028 (imposta di bollo),
originale e fotocopia della dichiarazione degli adattamenti, ("ALLEGATO A") compilato in ogni sua parte,
• fotocopia leggibile e completa del libretto di circolazione del veicolo che si utilizzarà per la prova di guida, evidenzianndo la parte relativa agli adattamenti.
 
I cittadini extracomunitari dovranno esibire, sia al momento della presentazione della richiesta che al momento del rilascio del provvedimento, anche originale e fotocopia del Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno.
Maggiori detagli qui.
 
 
Possono presentare la domanda:
 
• Il diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità.
• Una persona delegata con documento di identità valido munita di delega su carta semplice sottoscritta e accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del delegante;
la delega deve essere esibita sia al momento della presentazione della domanda, sia al momento del ritiro del documento.
Le autoscuole
 
I cittadini stranieri non in possesso di carta di identità italiana, possono presentare un documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.
Salvo accordi internazionali, se il documento è scritto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana redatta dal consolato competente e legalizzata in prefettura, o da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.
 
 RINNOVO, REVISIONE, DUPLICATO
 
Le nuove leggi in materia di semplificazione prevedono che, se nella visita la commissione certifica che il conducente presenta una disabilità stabilizzata e non necessita di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno essere effettuati senza passare per la commissione.
 
In caso di rinnovo è opportuno prenotarsi con sufficiente anticipo presso la Commissione Medica Locale prima della scadenza della patente (al momento, la commissione torinese presenta tempi di attesa che possono arrivare ai cinque mesi).
 
I titolari di patente speciale possono richiedere alla motorizzazione un permesso di circolazione se la CML non è in grado di sottoporre il soggetto a visita medica prima della scadenza della patente, A Torino, per ottenerlo bisogna recarsi presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, ritirare l'apposito modulo alla reception, compilarlo e consegnarlo (prima della scadenza della patente) muniti di:
fotocopia di prenotazione della visita presso la CML e originale visione,
fotocopia della patente e originale in visione,
marca da bollo da € 16.
Gli sportelli degli uffici della motorizzazione danno precedenza alle persone disabili.
 
 Documenti per il rilascio del certificato medico
 
Per il rilascio del certificato medico uso, rinnovo/revisione/duplicato della patente speciale occorrono:
• attestazione del versamento di euro 24,79 sul c/c postale n° 40144107 intestato a “Azienda Sanitaria Regionale A.S.L. TO1 – Commissione Medica Locale patenti di guida – Servizio Tesoreria – via S. Secondo, 29 – 10128 Torino”.
• attestazione di versamento di euro 9,00 su c/c Postale n° 9001 intestato a “Dipartimento dei Trasporti Terrestri – diritti – ROMA”;
• attestazione di versamento di euro 16,00 su c/c Postale n° 4028  intestato a “Dipartimento dei Trasporti Terrestri – diritti – ROMA”;
• Patente di guida in caso di rinnovo e revisione; carta d’identità in caso di conseguimento o duplicato;
• codice fiscale, 
• foto tessera.
 
 
I bollettini verranno consegnati dall'ufficio al momento della prenotazione.
Gli sportelli danno precedenza alle persone disabili
Per i residenti a Torino il modulo è da ritirare presso gli uffici:
Commissione Provinciale della Provincia di Torinoc/o Ufficio di Medicina Legale ASLTO1
Via Farinelli, 25
10135 – Torino
orario 8.30/11.30 dal lunedì al venerdì
per informazioni telefoniche
tel. 011.566.40.48/49dal lunedì al venerdì 14.00 – 16.00
 
 
Fonti
(24/02/2015)
 
 

Auto

Mercoledì, 05 Novembre 2014 21:46
 
Le principali agevolazioni fiscali sui veicoli consistono nell'applicazione dell' IVA agevolata al momento dell'acquisto e nella detraibilità dalla denuncia dei redditi del 19% della spesa sostenuta.
 
L’accesso a questi benefici è condizionato dal possesso o meno di alcuni requisiti specifici e, in taluni casi, è obbligatorio l’adattamento del veicolo.
Un ulteriore agevolazione riguarda l'esenzione dal pagamento del bollo auto e dalle tasse di trascrizione.
I soggetti che possono usufruire delle agevolazioni sono, fondamentalmente, divisi in quattro categoria di disabilità:
1.non vedenti e sordi
2.disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
3.disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4.disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
 
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
 
I veicoli interessati sono:
• le autovetture destinate al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti,
• gli autoveicoli per il trasporto promiscuo (furgoni) con massa complessiva non superiore a 3,5 t (o a 4,5 t, se a trazione elettrica), con massimo nove posti.
• autoveicoli specifici caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
• autocaravan attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo (Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%).
 
Altri veicoli per cui si ha diritto alle agevolazioni e a cui non possono accedere i non vedenti e i sordi sono:
• le motocarrozzette a tre ruote capaci di contenere al massimo 4 posti, ed equipaggiati di idonea carrozzeria.
• i motoveicoli a tre ruote per trasporto promiscuo, con al massimo quattro posti.
• i motoveicoli a tre ruote per trasporti specifici caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.
 
 DETRAZIONI IRPEF 
 
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’ IRPEF pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 Euro
 
Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.
 
La detrazione spetta per un solo veicolo ogni quattro anni.
Nel corso di questo periodo è possibile riottenere il beneficio solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.
 
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
 
Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice).
Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%.
La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
L’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
 
Perdita dell’agevolazione
In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.
Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
 
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.
Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).
Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 Euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.
Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo
 
 IVA AGEVOLATA 
 
È applicabile l’ IVA al 4%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
• 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
• 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
 
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
• all’acquisto contestuale di optional
• alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
• alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
 
L’aliquota agevolata si applica solo per le spese effettuate direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico.
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni.
 
E’ possibile riottenere il beneficio entro il quadriennio, solo se il primo veicolo è stato cancellato dal PRA, perché demolito o è stato rubato e non ritrovato. 
In questo ultimo caso bisogna esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.
Il beneficio non spetta se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
 
Si perde l’agevolazione se il veicolo è ceduto prima di due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, si ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
 
In caso di decesso, l’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.
 
 OBBLIGHI D'IMPRESA 
 
L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97.
Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale.
Comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.
La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.
 
 ACQUISTO VEICOLI IN LEASING 
 
L’agevolazione dell’ IVA ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.
In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.
In questa ipotesi, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.
 
Inoltre, occorre che al momento della stipula del contratto di leasing:
• il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista 
• esistano le altre condizioni prescritte dalla legge. 
 
La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell’operazione.
 
Dalla data di stipula del contratto decorre:
• il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell’agevolazione
• il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo. Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo)
 
 ESENZIONE BOLLO AUTO 
 
Secondo l'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Regione Piemonte) possono ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica le persone che, essendo proprietari di veicoli, usufruiscono delle agevolazioni della legge 104/92.
 
Nello specifico:
• le persone disabili dichiarate gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 
• le persone con disabilità psichica o mentale con indennità di accompagnamento 
• le persone che hannouna persona disabile fiscalmente a carico
• gli invalidi con veicolo adattato e dalla patente speciale. 
 
L'esenzione può essere concessa per un solo veicolo e possono essere esentati solo i veicoli con cilindrata non superiore a 2.000 cc se dotati di motore a benzina o 2.800 cc se diesel.
Il trasferimento dell’esenzione, da un veicolo ad un altro, può essere effettuato soltanto se il veicolo precedentemente esentato sia stato oggetto di radiazione, vendita o furto.
 
Efficacia dell’esenzione
L'esenzione, una volta concessa, viene rinnovata anno per anno senza necessità di ulteriori adempimenti
Se però, si è presentato un certificato medico-legale che riporta un termine per la revisione dello stato di disabilità, l'esenzione viene chiusa alla scadenza del termine indicato. 
L'esenzione concessa non ha efficacia retroattiva.
Nei casi di guarigione del disabile, cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico, vendita del veicolo, furto, etc, bisogna comunicare agli uffici preposti, entro 30 giorni, la modifica della situazione in base alla quale l'esenzione è stata concessa. 
In caso di decesso del disabile o della persona che lo ha fiscalmente a carico, la comunicazione andrà effettuata entro 90 giorni.
 
Come ottenere l’esenzione
Per ottenere l'esenzione gli interessati devono presentare o spedire a mezzo posta, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, il modulo accompagnato dalla documentazione necessaria a:
 
Uffici del Settore Politiche Fiscali
Corso Regina Margherita, 153 Bis 
10122 Torino 
(apertura al pubblico da lunedì a giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00)
 
 
In alternativa la richiesta può essere consegnata presso gli URP regionali (esclusa la sede di Torino) che hanno sede in ogni capoluogo di provincia. 
 
Effettuata l'istruttoria dell'istanza, il Settore Politiche Fiscali provvederà a darne comunicazione dell'esito (positivo o negativo) al richiedente. 
Nel caso di istanza tempestivamente inoltrata ma non accolta, il richiedente è tenuto al pagamento della tassa ma non è tenuto a corrispondere gli interessi e le sanzioni previste per il caso di ritardato pagamento. 
 
 ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUI PASSAGGI DI PROPRIETA 
 
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
 
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo, sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.
L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
 
 AGEVOLAZIONI AI FAMILIARI CON DISABILE A CARICO 
 
Invece che la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.
Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
 
 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  
 
Quando non è necessario l’adattamento del veicolo il disabile deve essere in possesso della certificazione attestante la condizione di disabilità e il verbale di accertamento dell’handicap.
Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo e alla minorazione di tipo motorio di cui ,anche se trasportato, è affetto. 
Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica presso l’Asl o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione).
 
Informazioni più dettagliate e specifiche sono disponibili sulla guida dell' Agenzia delle Entrate dedicata alle persone disabili.
 
Di seguito un filmato riassuntivo dell' Agenzia delle Entrate
 
 
Fonti:
 

Parcheggi

Mercoledì, 05 Novembre 2014 21:46
     
PARCHEGGIO RISERVATO PERSONALE
 
Le persone disabili possono richiedere un parcheggio personalizzato.
Il parcheggio può essere richiesto nei pressi della propria abitazione e/o del luogo di lavoro.
Per richiedere la “riserva di sosta ad personam” bisogna essere titolari di un contrassegno essere titolare di patente di guida e avere a disposizione un’autovettura o, convivere o essere assistito da un parente che sia titolare di patente di guida e che disponga di un’autovettura.
In alternativa essere titolare di un’autovettura ed essere assistito da persona (anche terzo) non convivente.
 
 LA NORMATIVA 
 
La Giunta Comunale del 4 giugno 2003 mecc. 2003 03663/006 e Regolamento n. 353 art. 3 comma 3, ha deliberato che la concessione del cosiddetto parcheggio ad personam è un diritto di chi già possiede il contrassegno disabili, ma il rilascio, come previsto dall'articolo 381 del Regolamento del Codice della strada, è discrezionale da parte del Sindaco.
La Commissione ASL, o più precisamente il Servizio di Medicina Legale dell'ASL, non ha nessuna competenza rispetto alla concessione del parcheggio. Il Servizio di Medicina Legale deve solo certificare se esiste o meno una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
 
 REQUISITI E DOCUMENTI 
 
Per poter ottenere un parcheggio riservato sono necessari i seguenti requisiti:
• Essere titolari di un contrassegno disabili con validità 5 anni.
• Essere titolare di patente di guida e avere a disposizione un’autovettura, o convivere o essere assistito da un parente che sia titolare di patente di guida e che disponga di un’autovettura.
• In alternativa essere titolare di un’autovettura ed essere assistito da persona, anche terzo, non convivente
Per inoltrare la richiesta di parcheggio ad personam bisogna presentare la seguente documentazione.
• Fotocopia contrassegno disabili di validità quinquennale solo per i residenti fuori Torino.
• Per i richiedenti sprovvisti di patente e non abilitati alla guida, occorre documentare mediante la presentazione di un certificato rilasciato dal proprio medico di famiglia la necessità di spostamento di almeno 10 volte al mese con carattere continuativo per esigenze terapeutiche.
• Carta d’identità o analogo documento valido del richiedente in originale.
• Marca da bollo del valore di € 16,00.
• Fotocopia della sentenza emessa dal Giudice Tutelare solo nel caso di persona dichiarata incapace.
• Dichiarazione su carta intestata dell’Azienda rilasciata dal datore di lavoro per la richiesta dello stallo nei pressi del proprio posto di lavoro, con l’indicazione dell’orario e dei giorni lavorativi dell’interessato.
• Richiesta di riserva di sosta su apposito Modulo Aoppure  Modulo B nel caso di minorenni e/o tutelati.
 
 DOVE 
 
La domanda con tutta la documentazione va presentata in:
 
Piazza San Giovanni, 5
4° piano - stanza n. 512
 
 
Telefono 011.4433132011.4433345fax 011.4433255
 
Giorni di ricevimento al pubblico:
martedì, mercoledì e giovedì  dalle ore 09:30 alle ore 11:30
 
Qualora il richiedente non si possa recare direttamente per la presentazione dell’istanza, può incaricare una persona di sua fiducia tramite delega scritta accompagnata da tutti i documenti sopra richiesti.
Maggiori approfondimenti sulle procedure per i cittadini residenti a Torino e per scaricare i moduli da compilare QUI.
 
 PARCHEGGIO IN ZONA BLU E PARCHEGGI A PAGAMENTO
 
Come al solito, in Italia, le norme nascono secondo un principio giusto, poi, però, arrivano i soliti quattro amici, e “se l’aggiustano”.
Lasciando perdere le considerazione di natura del tutto personale e gratuita di chi scrive, veniamo alla normativa.
 
Il Decreto Ministeriale 236/1989 prevede che:
"Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m.3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili".
 
L'articolo 10 del DPR 24 luglio 1996, n. 503 fissa le misure da ritenersi minime:
"larghezza m.3,20 e lunghezza, nel caso di parcheggio posto lungo il senso di marcia, m.6"
 
Ma se i posti riservati ai disabili sono già occupati?
 
Nel febbraio 2006 il Ministero dei Trasporti ha risposto al quesito emanando una nota in merito alla questione della gratuità dei posteggi in zona blu quando i posti riservati sono già occupati da veicoli con contrassegno.
Il ministero dichiarò che, senza ombra di dubbio, non si può chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato il parcheggio riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato, imputando il disagio anche alla mancata previsione, da parte dell'Ente proprietario, di un maggior numero di posti riservati.

In molte città le Amministrazioni Comunali hanno attribuito la gestione delle aree di parcheggio e la riscossione del pagamento per i parcheggi delimitati da linea blu a Società esterne, le famose “municipalizzate”; le quali, presentando ricorso al TAR del Lazio hanno chiesto l’annullamento di tale indicazione, ottenendolo, con Sentenza n. 6044 del 25 maggio 2006.
 
Pertanto, ad oggi, non esistono strumenti normativi per invocare la gratuità incondizionata dei parcheggi a pagamento.
Per cui, in linea di principio, se i posti riservati sono occupati da altri titolari di contrassegno e si utilizza un posto generico, il pagamento è dovuto.
Di fatto, le aziende che gestiscono parcheggi a pagamento, custoditi e non, hanno il solo obbligo di rispettare la proporzione di 1 parcheggio riservato ogni 50 o frazione.
 
È la convenzione per la concessione stipulata con l’amministrazione comunale che stabilisce le regole.
La convenzione può imporre un numero maggiore, ma non un numero minore, perché costituirebbe una violazione di legge.
Nel caso dei parcheggi condominiali, dove ogni parcheggio corrisponde ad un appartamento, questa regola non è applicabile.
 
 ATTESTATI DI SOSTA PER PERSONE DISABILI  
 
Fortunatamente, il Comune di Torino, sembra che abbia previsto nella convenzione con GTT la possibilità per le persone disabili di sostare gratuitamente anche nei parcheggi su strisce blu. 
È infatti possibile richiedere presso la GTT un apposito permesso.
 
Hanno diritto al rilascio dell’attestato:
• le persone in possesso del contrassegno disabili con validità di almeno 5 anni munite di patente
• le persone disabili non abilitate alla guida
• le persone disabili minorenni
• le persone disabili incapaci
 
L’attestato consente la sosta nella zona a pagamento senza limiti di orario, ha validità annuale e il rilascio è gratuito.
La richiesta deve essere presentata personalmente dalla persona disabile.
La documentazione necessaria da presentare per ottenere l’attestato, varia a seconda del richiedente, di seguito uno schema con i documenti da presentare.
 
Le persone disabili munite di patente devono presentare:
• patente di guida in corso di validità
• contrassegno disabili con validità quinquennale in originale
• libretto di circolazione
 
Le persone disabili non abilitate alla guida accompagnate da un famigliare convivente che si recano nella zona a pagamento per lavoro,studio,frequenti visite mediche o terapiedevonopresentare:
• documento di identità della persona disabile in corso di validità
• patente di guida del famigliare convivente
• libretto di circolazione
• contrassegno disabili con validità quinquennale in originale
La richiesta deve essere motivata con:
• dichiarazione del datore di lavoro
• o attestato di frequenza dell'istituto scolastico
• o dichiarazione del medico di base attestante la necessità di effettuare almeno 10 visite o terapie al mese per tutti i mesi dell'anno
 
Per le persone disabili minorenni bisogna presentare:
• documento d’identità del minore
• contrassegno H con validità quinquennale in originale
• libretto di circolazione
• patente di guida del genitore o di chi ne fa le veci (tutore)
 
Le persone disabili incapaci accompagnate da un famigliare convivente che si recano nella zona a pagamento per lavoro,studio,frequenti visite mediche o terapie devono presentare:
• documento d’identità del disabile
• contrassegno H con validità quinquennale in originale
• libretto di circolazione
• patente di guida del tutore legale
• sentenza del giudice che nomina il tutore
La richiesta deve essere motivata con:
• dichiarazione del datore di lavoro
• o attestato di frequenza dell'istituto scolastico
• o dichiarazione del medico di base attestante la necessità di effettuare almeno 10 visite o terapie al mese per tutti i mesi dell'anno
 
 DOVE 
 
La richiesta deve essere presentata presso:
 

Torino, corso Turati 13 Orario: continuato dalle 8.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì. Chiuso sabato, domenica e festivi.

 

Torino, via Cavour 25
Orario: continuato continuato dalle 8.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì. Chiuso sabato, domenica e festivi.

 
 

maggiori informazioni sul sito GTT

Fonti:

 

Contrassegno disabili

Mercoledì, 05 Novembre 2014 21:45
 

permesso disabiliPer poter circolare in zone a traffico limitato e parcheggiare negli spazi appositi riservati ai veicoli a servizio delle persone disabili, è necessario richiedere l’apposito contrassegno.

 
Questo è il nuovo contrassegno disabili conforme al Modello previsto con Raccomandazione del Consiglio dei Ministri europei del 4.06.1998,
disabili arancione
vale in tutti i paesi membri dell’Unione Europea, fa riferimento al simbolo internazionale di accessibilità e sostituisce il vecchio contrassegno arancione.
 
 
 
Il titolare può fruire delle facilitazioni di sosta in tutti gli Stati membri dell’Unione che hanno aderito alla raccomandazione, comunque con l’obbligo di rispettare le disposizioni di ogni singolo Paese.
Dopo “solo 12 anni” dalle indicazioni sul modello di contrassegno, l’Italia è riuscita ad adeguarsi allo standard del resto d’Europa.
Infatti il vecchio D.P.R. 16.12.1992 n. 495, concernente il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di strutture, contrassegni e segnaletica, per facilitare la mobilità delle persone in condizioni di disabilità, è stato modificato dal D.P.R n. 151 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31.08.2012 al fine di recepire le direttive del Consiglio dei Ministri europei del 4.06.1998.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, dal 15 settembre 2012, si rende necessario l’adeguamento di tutti i permessi entro tre anni, a  partire quindi da tale data.
 
La Città di Torino ha iniziato ad usarlo per rilasci e rinnovi dal 3 dicembre 2012 e recentemente sta adeguando anche la segnaletica dei parcheggi sostituendo il vecchio logo di accessibilità arancione con quello internazionale bianco e blu.
I vecchi contrassegni di colore arancione, conserveranno la loro validità fino alla scadenza, ma saranno validi solo sul territorio nazionale.
Gli attuali permessi arancioni, tuttora in corso di validità, potranno essere sostituiti.
Il contrassegno europeo si presenta di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale di accessilità bianco su fondo e ha apposto sul fronte la data di scadenza, il numero di serie e il nome e il timbro dell’autorità nazionale che lo rilascia oltre che il visto del funzionario responsabile.
Sul retro il nominativo, la fotografia e la firma del soggetto autorizzato e la data di rilascio.
 
 CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO
 
La procedura per la concessione del contrassegno non è propriamente standardizzata in quanto, da comune a comune, possono esserci delle piccole differenze.
Comunque sia, in linea di massima, i passaggi da fare sono i seguenti.
 
L'interessato deve rivolgersi alla propria ASL, sottoporsi a visita, e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione di invalidità.
Con il certificato si presenta una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno.
Il contrassegno è valido per 5 anni.
 
Per evitare la “doppia visita” (commissione invalidità e medicina legale), nel 2012 una specifica previsione normativa, l’art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35; attribuisce alla commissione medica di accertamento dell’invalidità, o dell’handicap, il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
È necessario che nel verbale di accertamento sia riportata l’annotazione: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992).”
Allo scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.
Il contrassegno può essere rilasciato anche a tempo determinato a persone che si ritrovino in condizioni di invalidità temporanea.
  
  MODALITA’ DI RILASCIO E RINNOVO PER LA CITTA’ DI TORINO
 
Il contrassegno è un’autorizzazione rilasciata dal Comune e può essere concessa ai residenti a Torino con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, ciechi assoluti e altre patologie individuate dall’ASL di competenza e non dipende dalla percentuale d’invalidità.
 
Per richiederlo bisogna recarsi presso:
 
l’Ufficio Permessi di Circolazione della Città di Torino via Cavour 29/a angolo via Accademia Albertina,
aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.
Si possono richiedere informazioni telefoniche tramite operatore, da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 16.00, al numero 011.44.29.035.
 
 
  1. Per ottenere il contrassegno è necessario compilare e firmare l’apposito Modulo H scaricabile online, o può essere ritirato all’Ufficio Permessi di Circolazione.
     
  2. Consegnare all’Ufficio Permessi di Circolazione, anche tramite persona delegata, o inviare tramite e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  il Modulo H (debitamente compilato e firmato) insieme ai seguenti documenti:

• Fotocopia documento di riconoscimento
• Fotocopia codice fiscale

In caso di invio telematico Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. della modulistica verrà inviata una conferma di ricezione.
Per l'invio telematico rispettare le modalità per la compilazione dei moduli
A seguito della richiesta l’Ufficio Permessi di Circolazione acquisisce dal servizio di Medicina Legale dell’ASL di competenza la documentazione medica comprovante il possesso dei requisiti. Nel caso in cui sussistano dubbi sulle ridotte capacità di deambulazione, l’ASL si riserva il diritto di riconvocare a visita medico legale il richiedente; non si tratta di una nuova visita di accertamento di invalidità, ma di una valutazione da parte di un medico legale dell’ASL.
In caso di parere favorevole dell’ASL, al ritiro del permesso occorre presentarsi all’Ufficio Permessi di Circolazione con la seguente documentazione:
• Fototessera recente (massimo 6 mesi) da apporre sul documento stesso
• Comunicazione del numero di targa dei veicoli (fino a 2) da abbinare al permesso per la circolazione nelle aree controllate dalle telecamere ( Modulo H2 debitamente compilato e firmato)
• Fotocopie dei libretti di circolazione e delle polizze assicurative
Il D.P.R. n°151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente pertanto non è possibile rilasciare il permesso per delega. ( regole per il rilascio )
Costo del permesso: 6,00 € (4,19 € costo del permesso + 1,81 € diritti di segreteria) da pagare direttamente presso l’Ufficio Permessi - Sportello Cassa
Prima di transitare nella ZTL è opportuno verificare il corretto inserimento delle targhe utilizzando l’apposita procedura di verifica onlinne.

Il contrassegno rilasciato può essere:
DEFINITIVO con validità di 5 anni;
alla scadenza è rinnovabile presentando all’Ufficio Permessi la seguente documentazione:
• Certificato del medico curante, compilato esclusivamente su ricettario regionale, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno consentito il rilascio del contrassegno e il non ricovero in strutture di lungodegenza medica.
• Fototessera recente (massimo 6 mesi)
 Comunicazione del numero di targa dei veicoli (fino a 2) da abbinare al permesso per la circolazione nelle aree controllate dalle telecamere (Modulo H2 debitamente compilato e firmato)
 Fotocopie dei libretti di circolazione e delle polizze assicurative
PROVVISORIO con validità variabile; alla scadenza è necessario procedere nuovamente all’iter amministrativo del  primo rilascio (si consiglia di avviare la pratica di rinnovo entro i 60 gg antecedenti alla data di scadenza
Se, durante il periodo di validità del permesso, vi è la necessità di sostituire i numeri di targa abbinati al permesso, occorre presentare all’Ufficio Permessi, anche tramite persona delegata, oppure, inviare  tramite e-mail, la seguente documentazione:
     Richiesta di sostituzione della targa ( Modulo H3 ) debitamente firmata
     Fotocopia documento di riconoscimento
•     Fotocopia (fronte/retro) del contrassegno disabili
•     Fotocopie dei libretti di circolazione e delle polizze assicurative
Se il cambio targa è occasionale; ad esempio per un guasto dell'auto, occorre inviare la richiesta a GTT utilizzando l'apposito modulo
In caso di invio telematico Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. della modulistica verrà inviata una conferma di ricezione.
In caso di furto o smarrimento del contrassegno può essere rilasciato un solo duplicato, ed è possibile richiederlo presentando copia della denuncia inoltrata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
In caso di richiesta di un secondo duplicato sarà necessario ripresentare la domanda e effettuare nuovamente la visita medico-legale presso l’Azienda Sanitaria Locale.
Il costo del duplicato è di Euro 10,00 comprensivo del costo del contrassegno e dei diritti di segreteria. 

 MODALITA’ DI UTILIZZO 
 
L’utilizzo del permesso è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato solo quando sul veicolo è presente il titolare.
Il contrassegno deve essere sempre esposto in originale sul parabrezza ed e’ proibito duplicarlo o utilizzarne fotocopie.
Permette il transito:
• nella ZTL Centrale nelle vie riservate
• nelle corsie riservate
• nelle  aree verdi pubbliche
Consente la sosta su senza limiti di orario e senza esposizione del disco orario nei posti riservati ai disabili “generici” ma non consente di sostare nei parcheggi personali, identificabili dal numero di permesso progressivo sulla palina che lo indica.
Da Gennaio 2015 il regolamento prevvisto dalla città di Torino, non consente più la circolazione nelle aree pedonali.

Per il transito nelle aree pedonali poste all’esterno della ZTL occorre informarsi presso i singoli Comuni.

Come previsto dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada, il permesso non consente la sosta nei luoghi in cui vige:
• il divieto di fermata
• il divieto di sosta con rimozione coatta
ove vige la sosta a pagamento (fatte salve eventuali disposizioni in deroga) durante l’orario di funzionamento della stessa, salvo che sia stato ottemperato all’obbligo di pagamento o si sia in possesso di permesso di sosta gratuita rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003 mecc. 2003-03663/006.
Per i veicoli che espongono l’apposito contrassegno per disabili è sempre vietata la rimozione ed il blocco del veicolo (con chiave a ganascia) ai sensi degli artt. 354 e 355 del Regolamento di esecuzione del CdS, salvo l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. 
Il contrassegno invalidi usato impropriamente, o scaduto, sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso all’Ufficio Permessi di Circolazione.
In caso di uso improprio, ferma restando l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada nonché la denuncia all’Autorità Giudiziaria, in caso di reato, l’Amministrazione dispone la sospensione del contrassegno per quattro mesi ed in caso di recidiva, la revoca definitiva (ordinanza n. 2039 del 27 giugno 2002).
In caso di scadenza o decesso del titolare è obbligatorio restituire il permesso, comunque sia e, in entrambi i casi la registrazione nelle liste dei controlli elettronici decade.
Per i richiedenti nella condizione di "impossibilità alla firma" la dichiarazione del cittadino è resa davanti all'Operatore di Sportello, il quale ha il compito di ricevere la dichiarazione stessa.
 
Fonti:
(30/01/2015)
 

Legge 104

Mercoledì, 05 Novembre 2014 21:44
 
E’ il riconoscimento dello stato di handicap ed è una questione distinta dal riconoscimento di invalidità.
 
Mentre l’invalidità è intesa come la difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane; ed è quindi una esclusiva valutazione medico-legale; la certificazione dello stato di handicap riguarda le ripercussioni sociali che una persona può avere nella vita quotidiana per effetto della sua disabilità.
 
Il punto cardine della legge 104/92 è l'art. 3, comma 1, che dice: 
"E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
 
Pertanto, la legge 104, è il riferimento legislativo per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
I principali destinatari sono i disabili e chi vive con loro: il presupposto è che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona disabile e alla famiglia adeguato sostegno.
La legge istituisce la possibilità di usufruire di agevolazioni lavorative da parte dei lavoratori disabili, dei loro genitori, dei parenti o affini di persone disabili e prevede il loro coinvolgimento nei programmi di cura e riabilitazione.
Al nucleo familiare vengono destinati interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico.
I genitori, i coniugi o i parenti di persona handicappata, hanno diritto ad appositi permessi lavorativi retribuiti. 
In tutti i casi il requisito indispensabile è che la persona disabile coinvolta sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità.
L'accertamento dell'handicap di una persona avviene attraverso un esame effettuato da un'apposita commissione medica presente in ogni Asl; nella commissione sono presenti anche un operatore sociale, un esperto e un medico INPS.
Lo stato di handicap viene accertato attraverso un'apposita procedura.
La richiesta dell'accertamento dell'handicap, se non è stata fatta in concomitanza della richiesta per l'inalidità civile, si presenta nell’Asl di competenza, rivolgendosi alla segreteria dell’ Ufficio Valutazione Handicap.
Verrà consegnato un modulo di richiesta a cui allegare un certificato del proprio medico curante o altra documentazione sanitaria. 
Successivamente si verrà convocati a visita e, in seguito, verrà rilasciato un verbale di accertamento.
Copia del verbale va presentata e allegata alla documentazione, ogni volta che si usufruisce di un’agevolazione.
 
 AGEVOLAZIONI  
 
Le agevolazioni fiscali più importanti consistono nell'applicazione dell' IVA agevolata al 4% al momento dell'acquisto e nella detraibilità, in sede di denuncia dei redditi, del 19% della spesa sostenuta, e riguardano: 
• ausili destinati a persone invalide
• sussidi tecnici ed informatici
• ristrutturazioni dell’alloggio per abbattimento delle barriere
• veicoli destinati alle persone con disabilità
  a cui si aggiunge l'esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione. 
 
E’ prevista, inoltre, la possibilità di dedurre dal reddito le spese sostenute per l'assistenza specifica resa da personale medico/sanitario e le spese sostenute per le bandanti e le colf. 
Possono godere di una deduzione fiscale i diretti interessati, i familiari che li abbiano a loro carico, o i familiari che siano civilmente obbligati verso queste persone. 
Sono attualmente previste detrazioni IRPEF per familiari a carico.
Altre agevolazioni riguardano la telefonia fissa e mobile e la fornitura energetica.
Dal punto di vista dell’assistenza sanitaria è prevista, solo dietro specifica prescrizione medica, l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi ed ausili.
E’ prevista inoltre l’esenzione dai ticket sanitari, anche se le modalità sono disciplinate dalle singole regioni.
 
Per ciò che riguarda il lavoro e il diritto al lavoro, sono previste agevolazioni come:
• prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità fino ai tre anni di vita del figlio disabile
• permessi lavorativi retribuiti sia per i familiari che per i disabili in forza lavoro
• congedi di due anni retribuiti
• due mesi di contributi figurativi per ogni anno lavorato (fino ad un totale di cinque anni)
• scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
• lavoratori disabili assunti presso gli enti pubblici hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili
• rifiuto al trasferimento ad altra sede
• lavoratori con a carico un soggetto disabile non possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno
• Iscrizione a liste speciali di collocamento
 
Sono previsti contributi economici per l’adattamento dei veicoli e l’eliminazione delle barriere architettoniche nella propria abitazione.
Si ha inoltre diritto alla richiesta del contrassegno per l’auto, al parcheggio riservato nei pressi dell’abitazione e del luogo di lavoro e all’ottenimento della patente speciale.
È possibile scaricare la guida dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a maggio 2014, sulle agevolazioni fiscali relative alle persone disabili, qui.
 
Fonti:
(30/01/2015)
 
 
 
 

Infortuni sul lavoro

Mercoledì, 05 Novembre 2014 21:44
Inail-Imc copy
 
Sono di competenza INAIL tutti i casi di infortunio pertinenti o riconducibili all’attività lavorativa 
di lavoratori dipendenti, parasubordinati e lavoratori autonomi come artigiani e coltivatori diretti.
In questo caso la prima cosa da fare è la comunicazione dell’infortunio all’ente.
  
 
 COMUNICARE L’INFORTUNIO  
 
In caso di infortunio, anche in itinere, il lavoratore deve immediatamente avvisare il proprio datore di lavoro.
In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può: 
 
• rivolgersi al medico dell’azienda
• recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso dell’ospedale più vicino
• rivolgersi al suo medico curante
 
In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.
Viene rilasciato un primo certificato in più copie, nel quale sono indicati diagnosi e numero dei giorni di inabilità al lavoro. 
Una copia deve essere consegnata subito al proprio datore di lavoro mentre l’altra deve essere conservata in originale dal lavoratore. 
In caso di ricovero, sarà l’ospedale a inviare direttamente la copia dei certificati all’ INAIL e al datore di lavoro. 
Il  datore ha due giorni di tempo per presentare all’ INAIL la denuncia di infortunio. 
Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’ INAIL l’infortunio, può farlo il lavoratore inviando all’Istituto il certificato medico.
Se si è lavoratori autonomi bisogna denunciare personalmente all’Inail l’infortunio entro 2 giorni dalla data del certificato medico. 
Il certificato medico, nel rispetto dei termini, può essere inviato anche dal medico curante, tuttavia, l’interessato dovrà provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia.
In caso l’infortunato non possa provvedere personalmente alla denuncia entro i termini di legge, l’obbligo dell’inoltro del certificato medico ricade sul sanitario che per primo ha constatato le conseguenze dell’infortunio (in genere l’ospedale).
Nel caso dei lavoratori agricoli autonomi, l’obbligo di denuncia ricade sul titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato.
 
 PRESTAZIONI ECONOMICHE  
 
Dopo la guarigione clinica, occorre passare una visita medico-legale che accerti e quantifichi il danno permanente causato dall’infortunio. 
Se il danno riscontrato è inferiore al 6%, non si ha diritto ad alcun indennizzo. 
Dal 6 al 15%, si ha diritto all’indennizzo in capitale del solo danno biologico.
Dal 16 al 100%, si ha diritto a una rendita che indennizza sia il danno biologico sia le conseguenze patrimoniali della menomazione.
L’indennizzo del danno biologico non è soggetto a tassazione IRPEF.
Si ha diritto a una rendita diretta se il grado di inabilità permanente è compreso tra l’ 11% e il 100%, anch’essa non è soggetta a tassazione IRPEF, decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica e dura tutta la vita a condizione che la rendita non venga capitalizzata.
A seguito di infortunio sul lavoro, sono previste ulteriori prestazioni in base all’entità dei danni riportati:
 
• integrazione della rendita diretta
• assegno per assistenza personale continuativa
• assegno di incollocabilità
• erogazione integrativa di fine anno
• brevetto e distintivo d'onore
 
Informazioni più dettagliate sono, ovviamente, disponibili sul sito ufficiale dell’ INAIL.

 

Presentare la domanda

Mercoledì, 05 Novembre 2014 21:43
 
inps03 copy
Per ottenere l'invalidità civile, occorre presentare una domanda all’ INPS.
Dal 1° gennaio 2010 le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica; queste ultime verranno trasmesse dall’Istituto alle ASL, le quali provvederanno all’accertamento per mezzo di Commissioni mediche, integrate da un medico dell’ INPS.
I verbali sanitari saranno redatti in formato elettronico e a disposizione degli uffici amministrativi.
Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Sanitaria, convalidati dal Responsabile della Commissione Medico Legale territorialmente competente, se comportano il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all’immediata verifica dei requisiti socio economici.
Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita.
La Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti.
 
 COME PRESENTARE LA DOMANDA  
La presentazione della domanda si articola in due fasi:
 
La prima riguarda la compilazione on line del certificato digitale da parte di un medico certificatore
(in genere il medico di base).
La seconda riguarda la presentazione telematica all’ INPS direttamente a cura dell’interessato, tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili.
 
 
 REGISTRARSI SUL SITO INPS  
 
Se si decide di occuparsi personalmente dell’inoltro della pratica, bisognerà, prima di tutto, registrarsi al sito dell’ INPS al fine di ottenere il PIN che consentirà l’accesso a tutti i servizi dell’ente previdenziale.
Al momento della registrazione occorre essere in possesso del codice fiscale, di un recapito telefonico, di una casella e-mail e, possibilmente, di una casella di posta elettronica certificata (pec); quest’ultima servirà per le comunicazioni di carattere ufficiale tra l’ente e il cittadino.
Una volta in possesso del codice si potrà accedere alla propria area personale e trasformare il PIN ricevuto in PIN "dispositivo".
Il PIN si può richiedere:
online, sul sito www.inps.it , attraverso la procedura “PIN online” > “Richiedi PIN” ,
oppure
presso gli sportelli delle sedi INPS (in tal caso il PIN sarà dispositivo ),
tramite Contact Center Inps chiamando il numero verde 803.164 gratuito da rete fissa; o, a pagamento, il numero 06.164.164 per i telefoni cellulari.
Informazioni più dettagliate sono ovviamente contenute nella guida del sito INPS,
da cui segnaliamo due video a riguardo:
 
IL CODICE PIN
 
 
IL PIN ON LINE
 
 
Una volta ottenuto il PIN sarà sufficiente collegarsi al sito INPS, accedere alla sezione “Servizi Online”, selezionare dal menù a sinistra “Elenco di tutti i servizi” e scegliere il servizio desiderato, in questo caso: “Domanda di invalidità civile(cittadino)”.
A questo punto vi verranno richieste le credenziali di accesso, una volta autenticati seguite le istruzioni curandovi di aver già fatto compilare il certificato on line dal vostro medico certificatore, il quale, vi avrà fornito una ricevuta con il numero di certificato da utilizzare per l'abbinamento alla domanda.
La procedura deve avvenire entro il tempo massimo di trenta giorni dal rilascio del certificato; superato il termine, il numero di certificato non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico della domanda.

Completata l’acquisizione del certificato medico, il sistema genera la sezione domanda da compilare con:
• dati anagrafici e di residenza, completi di codice fiscale
• tipologia della domanda: invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità
• primo riconoscimento/aggravamento
• dati anagrafici eventuale tutore
• indicazione di domicilio provvisorio
• indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni
La procedura consente l’invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti.
Ad invio correttamente avvenuto il sistema rilascia ricevuta dell’accettazione della domanda contenente:
• Sede Inps presso cui è stata presentata la domanda
• anagrafica dell’istante
• data di presentazione
• accertamenti richiesti
• eventuale Patronato o Associazione di categoria
• numero di protocollo della domanda
• numero Domus
 
Nella ricevuta potrà essere presente la data di convocazione a visita che può essere modificata una sola volta ed entro limiti di tempo predefiniti.
Se si è assenti alla visita, si verrà comunque nuovamente convocati.
La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda.
Per i verbali che possono dare diritto ad un riconoscimento economico, l’interessato viene invitato a completare, l’inserimento dei dati necessari per l’accertamento dei requisiti socio-economici e della modalità di pagamento richiesta.
Terminati i controlli amministrativi e reddituali, se viene riconosciuto il diritto, l’ INPS procede alla liquidazione della prestazione economica.
All’interessato verrà inviata comunicazione di erogazione o reiezione della prestazione.
 
 PRESTAZIONI ECONOMICHE    
 
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
 
Si tratta di una prestazione economica in favore degli invalidi civili totalmente inabili, viene erogata a tutti i cittadini italiani, UE residenti in Italia o a cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE.
Per averne diritto bisogna non essere ricoverati in strutture con pagamento della retta a carico dello Stato, ed è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili (cause di servizio, lavoro o guerra).
La sua erogazione è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido, dalla sua età e dall’eventuale svolgimento di attività lavorativa
L’ importo è di circa 500 Euro per 12 mensilità.
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari devono inviare all'INPS una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.
La dichiarazione può essere presentata ondine dopo essersi registrati al sito dell’INPS.
PENSIONE DI INABILITA’
 
Spetta agli invalidi civili con un'invalidità pari al 100% che si trovino in stato di bisogno economico.
Viene erogata a tutti i cittadini italiani, UE residenti in Italia o a cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE con età fra i 18 e i 65 anni e nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro.
È compatibile con l'indennità di accompagnamento ma non con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.
Per avere diritto a questa prestazione non bisogna disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 16.449,85
L’importo è di circa 279 Euro per 13 mensilità.
Al compimento dei 65 anni, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
 
 
Fonte: www.inps.it (30/01/2015)

 

Mobilità

Mercoledì, 05 Novembre 2014 21:31
Un capitolo complesso e variegato da affrontare, quando ci si rapporta con la disabilità, è quello degli spostamenti.
Che sia per andare a lavorare, per andare a fare una visita medica o più semplicemente per andare a prendere un caffè; fin dal primo ricovero; la mobilità e come spostarsi al di fuori della propria abitazione sono problemi che una persona disabile (o temporaneamente invalida) deve affrontare quotidianamente.
In tal senso, le soluzioni sono molteplici e dipendo dal tipo di disabilità, dalle disponibilità economiche e dalle attenzioni che le amministrazioni comunali rivolgono al problema.
In questo sezione affrontiamo la questione mobilità, agevolazioni e sevizi correlati.

Invalidità civile

Mercoledì, 05 Novembre 2014 21:03

 

inps x articoloQualunque sia il tipo di problematica con la quale siate costretti a confrontarvi, la richiesta dell'invalidità civile è il primo passaggio burocratico che bisogna affrontare per accedere e usufruire delle agevolazioni e dei servizi riservati alle persone che presentano una qualunque forma di invalidità; sia essa temporanea o permanente. Spesso, con il sopraggiungere di un evento che ci cambia la vita, l'ultimo aspetto a cui vorremmo pensare è quello burocratico. Purtroppo, dal primo ricovero in poi, questo aspetto sarà un fattore presente, invadente e condizionante del nostro futuro. E' importante impostare correttamente e tempestivamente le questiioni amministrative per non rischiare che ci travolgano tutte insieme e tutte nello stesso momento. Sappiamo bene che, per chi è protagonista in prima persona di un evento invalidante, non è cosa facile occuparsi e gestire con lucidità assoluta le questioni amministrative, sovente a interessarsi dell'avvio degli iter burocratici sono i familiari, per i più fortunati, o gli assistenti sociali. Buona parte dei diretti interessati si approccia alle istituzioni in modo "consapevole e razionale" in una fase sucessiva, quando il trauma subito è stato "metabolizzato" e le condizioni di salute psico-fisiche lo permettono. Per facilitare chi si dovrà occupare di queste incombenze, in questa sezione, offriamo un quadro complessivo, una sorta di "guida", in cui ricapitoliamo le procedure da effettuare, cercando di percorrere, razionalmente e per ordine di priorità, i vari passaggi da affrontare. Dove, come e a chi rivolgersi per sbrigare pratiche e adempienti, con specificità per la città di Torino.

 

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